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Contro l’accertamento sintetico, il contribuente può fornire la prova che il suo tenore di vita è giustificato anche da aiuti economici ottenuti da terzi, (nella fattispecie dalla suocera) e dalla vendita (disinvestimenti) di beni appartenenti a lui o alla moglie. E’ quanto stabilisce la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 65 del 25 maggio 2012.
Nella fattispecie, l’accertamento originava da un invito al contribuente, titolare di una polleria, a presentarsi presso gli uffici dell’Amministrazione per fornire elementi circa la sua capacità contributiva ai fini dell’accertamento del reddito con il metodo sintetico.
Le conclusioni del Fisco, a seguito del contraddittorio furono subito contestate dal contribuente ma, nel primo grado di giudizio, la commissione tributaria provinciale, ha dato ragione all’amministrazione finanziaria, condannando il contribuente alle spese di lite.
Il secondo grado di giudizio invece, davanti alla Commissione Tributaria Regionale, è stato a favore del contribuente. Le ragioni di quest’ultimo vertevano in buona sostanza su alcuni dati di fatto incontrovertibili.
In primo luogo, le argomentazioni del contribuente hanno fatto perno sul fatto che, negli anni oggetto di accertamento, l’epidemia aviaria ha colpito duramente la sua attività economica. Una circostanza questa che, con un metodo di accertamento basato su dati statistici astratti, non può essere pienamente riflessa.
Inoltre, il contribuente, ha fornito l’ulteriore prova consistente negli aiuti economici di cui ha potuto beneficiare, sia grazie alla suocera, sia all’uso di risparmi provenienti dalla successione del padre, sia da risorse derivanti dal disinvestimento di beni appartenenti al proprio patrimonio e a quello della moglie. In particolare, per far fronte alle sue necessità e a quelle della sua famiglia, il contribuente aveva ceduto la propria autovettura e sua moglie aveva riscattato una polizza assicurativa.
Tutti elementi che hanno fatto propendere i giudici di secondo grado per dar ragione al contribuente, ribaltando così il giudicato di primo grado.
Daltronde, è stata la stessa Corte di cassazione che ha concluso che la norma che disciplina l’accertamento sintetico (l’art. 38 del DPR 600/1973), pone solo una presunzione di fondatezza della pretesa impositiva, il cui effetto è solo quello di spostare l’onere probatorio sul contribuente. Pertanto quest’ultimo ben può dimostrare che la spesa sostenuta per l’acquisto di beni indice della sua capacità contributiva è stata finanziata ricorrendo a prestiti.