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Disposizioni urgenti in materia di IMU e Tares

Studio Di TeodoroLa Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, che dispone l’abolizione definitiva per il 2013 della prima rata IMU per le abitazioni principali e per altre categorie di immobili. Le principali modifiche apportate al provvedimento dalla Camera hanno riguardato, fra le altre cose, le imposte immobiliari sui fabbricati rurali, l’equiparazione alla “prima casa” a fini IMU, degli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti, le modalità di determinazione della TARES per l’anno 2013 e l’estensione della disciplina della definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile. Il provvedimento è ora all’esame del Senato.

Per quanto riguarda l’imposta municipale propria (IMU), il provvedimento, prevede (articolo 1) che per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’IMU sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013 (ossia le abitazioni principali e assimilati – IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa – terreni agricoli e fabbricati rurali). Viene modificato il quadro delle esenzioni e agevolazioni (articolo 2), con particolare riguardo ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale, agli alloggi sociali e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, agli immobili destinati alla ricerca scientifica e agli immobili posseduti da personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché da quello appartenente alla carriera prefettizia.

Il comma 1 dell’articolo 2 stabilisce il non assoggettamento alla seconda rata dell’IMU per l’anno 2013dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, a condizione che permanga tale destinazione e che gli immobili non siano locati per l’anno 2013. Il comma 2, lett. a) interviene, direttamente, sull’articolo 13 del D.L. 201 del 2011, modificando il comma 9-bis al fine di rendere i predetti immobili totalmente esenti a decorrere dal 1° gennaio 2014 (fermi restando i requisiti della destinazione alla vendita e dell’assenza di locazione). Nel corso dell’esame presso la Camera è stato specificato che per l’anno 2013 resta dovuta la prima rata dell’IMU relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.

Da segnalare inoltre, l’inserimento del comma 5-ter dell’articolo 2 con il quale si dispone che le domande di variazione catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili (a fini ICI ed IMU), presentate ai sensi del D.L. 70 del 2011, nonché l’inserimento negli atti catastali della relativa annotazione, abbiano valenza retroattiva. Ossia producano gli effetti previsti ai fini del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda stessa.

Durante l’esame del provvedimento alla Camera è stato inoltre inserito l’articolo 2-bis con il quale si prevede (comma 1) che – nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare e limitatamente alla seconda rata dell’IMU per l’anno 2013 – i comuni possano equiparare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

Sono in ogni caso escluse da tale equiparazione gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di pregio). Viene specificato anche che qualora uno stesso soggetto passivo dell’imposta conceda in comodato più unità immobiliari, l’agevolazione suddetta è applicabile ad una sola unità immobiliare.

Durante l’esame della Camera è stato confermato, senza modifiche, l’articolo 4 che interviene sulla disciplina della “cedolare secca”, il quale prevede una riduzione, per gli immobili locati a canone “concordato”, dell’aliquota al 15 per cento – in luogo dell’aliquota vigente pari al 19 per cento – a decorrere dall’anno di imposta 2013.

Per quanto concerne la Tares, è consentito al comune di applicare per il 2013 la componente del tributo diretta alla copertura dei costi in deroga alla normativa vigente, seppure nel rispetto del principio “chi inquina paga” e assicurando in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. (Articolo 5),

In ogni caso, con riguardo a tale tributo, (nelle more della riforma dell’imposizione immobiliare), le modifiche apportate hanno riguardato principalmente:

1. le modalità di determinazione del tributo per l’anno 2013: è stato consentito infatti, ai comuni, di determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012, con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno;

2. la stima del costo del servizio e la determinazione della tariffa;

3. la facoltà del consiglio comunale di inoltre deliberare ulteriori agevolazioni;

4. la non applicazione per il 2013 delle sanzioni previste in caso di versamento insufficiente, qualora il comune non abbia provveduto all’invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati. (Nuovo comma 4-bis dell’art.5 inserito durante l’esame della Camera).

Infine, tra le misure contenute nel provvedimento si sottolinea la riduzione del limite massimo di fruizione per la detraibilità dei premi di assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni.  Il limite verrà infatti portato a 630 euro per l’anno 2013 a fronte di un limite pari a 1.291,14 euro previsto dalla legislazione vigente (articolo 12 del TUIR). A decorrere dal periodo d’imposta 2014 (Modello 730/2015 o Modello Unico 2015), la soglia è stata fissata a 530 euro ed è stata ripristinata la soglia originaria (di euro 1.291,14 euro) limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza. Inoltre si prevede l’eliminazione, a decorrere dall’anno 2014, della deducibilità dall’IRPEF e dall’IRAP del contributo sanitario obbligatorio per la RC Auto.

Nel dettaglio, la riduzione, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, opera nelle seguenti misure:

  • da 1.291,14 euro a 630 euro per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013 (a valere nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2014);
  • da 630 a 530 euro a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 (a valere nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2015).

Il comma 2 dell’art. 12 estende tali limiti anche ai contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d’imposta 2000.

Sempre a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 il limite detraibile è stato portato a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.

Il comma 2-bis (inserito dalla Camera) prevede, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, l’indeducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP del contributo sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

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Questa voce è stata pubblicata il 22 ottobre 2013 da in Attualità, Diritto Tributario con tag , , , .

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