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Con il Jobs act addio ai co.co.pro.

Studio Di TeodoroCon il Decreto legislativo del 15-06-2015 n. 81, il Consiglio dei Ministri, in attuazione al Jobs Act, ha sancito misure in materia di contratti di lavoro e di revisione normativa in tema di mansioni.

A partire dall’entrata in vigore del decreto, ovvero il giorno successivo alla pubblicazione in G.U., (dal 25/06/2015), non sarà più possibile avviare contratti di collaborazione a progetto, il c.d. “lavoro a progetto”. Tuttavia, quelli già in essere potranno terminare alla scadenza stabilita.

A partire dal 01/01/2016 ai rapporti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro non caratterizzate dalla esclusività personale, continuità e coordinazione, assenza di un vincolo di subordinazione tra collaboratore e committente,  saranno applicate le norme del lavoro subordinato.

Nel caso in cui un rapporto di lavoro inquadrato come collaborazione continuativa non rientri nelle prestazioni sopra descritte, si trasformerà dunque in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Vediamo ora quali sono le eccezioni alle regole sopra riportate. La trasformazione del co.co.pro in subordinato non avverrà nei seguenti casi:

  • collaborazioni in cui ci sono discipline specifiche previste dai contratti nazionali di lavoro
  • collaborazioni effettuate da professionisti iscritti agli Albi professionali
  • attività degli organi di amministrazione e di controllo delle società, sindaci, figure affini
  • prestazioni a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche

E’ prevista anche una sanatoria per gli illeciti commessi. Infatti a partire dal primo gennaio 2016, i datori di lavoro  che trasformeranno un contratto di collaborazione in un contratto subordinato a tempo indeterminato, beneficeranno dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali.

Perchè si possa applicare tale sanatoria è necessario che il dipendente sottoscriva un accordo con cui rinuncia ad eventuali pretese nei confronti del datore di lavoro per il passato. Tuttavia il datore non potrà licenziarlo prima che siano trascorsi 12 mesi salvo i casi di giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Infine, il settore pubblico, dal 2017, non potrà più istituire dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

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Informazione

Questa voce è stata pubblicata il 29 luglio 2015 da in Diritto del Lavoro.

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