TCF – Tax, Corporate and Finance

Uno sguardo sul mondo del diritto tributario del diritto societario e dell'impresa

La querelle sul Waiver

Studio Societario e Tributario Di Teodoro

Waiver, quale modello adottare?

Il Waiver. Si tratta di un documento con il quale, il titolare di attività finanziarie detenute all’estero, concede, all’intermediario finanziario straniero, preso il quale sono detenute tali attività, l’autorizzazione a trasmettere all’Autorità fiscale italiana, le informazioni da quest’ultima richieste in merito al/ai rapporto/i intrattenuto/i presso lo stesso intermediario. In altri termini, il soggetto che rilascia tale autorizzazione all’intermediario finanziario straniero, rinuncia ad un diritto. Quello del segreto bancario.

Negli ultimi tempi e a ridosso del termine di chiusura della proceduta di collaborazione volontaria (c.d. Voluntary disclosure) con il fisco italiano, in riferimento alle attività detenute all’estero e non dichiarate, il waiver è stato al centro di una diatriba fra la Svizzera e le autorità fiscali italiane.

Va detto subito che il waiver non deve sempre essere allegato all’istanza di collaborazione volontaria. Esso non è necessario, in primo luogo, se le attività finanziarie sono detenute in Italia, in uno dei paesi membri dell’Unione europea o in altri Stati che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia. Parimenti non è necessario se le stesse attività vengono trasferite, a seguito della procedura, in uno dei predetti paesi. Il Waiver è necessario, invece se le attività sono detenute (oppure se vengono trasferite) in Paesi che non garantiscono tale scambio di informazioni. Il Waiver (precisazione fornita con circolare 31 del 28 agosto dall’Agenzia delle entrate) non è neppure necessario se le attività sono detenute in Paesi che hanno sottoscritto con l’Italia l’accordo rafforzato per lo scambio di informazioni (su modello Ocse), prima del 1° gennaio 2014. Diverso è il caso, invece, di quei Paesi, come la Svizzera, che, pur avendo sottoscritto con l’Italia tale accordo, questo è entrato in vigore nei primi 60 giorni del 2015. In questa ipotesi (cioè, coloro che detengono attività finanziarie in tali paesi) devono allegare all’istanza Voluntary, il Waiver.

Perchè è così importante questo documento? Per la semplice ragione che esso garantisce al contribuente che aderisce alla Voluntary: 1. una riduzione delle sanzioni applicate e 2. il mancato raddoppio dei termini di accertamento. Ciò significa che, il contribuente che detiene attività in Svizzera e presenta il famigerato Waiver, potrà essere accertato, per quanto riguarda la mancata presentazione del quadro RW, solo fino all’annualità 2009 e, per quanto riguarda il mancato versamento delle imposte, fino all’anno 2010. In caso di mancata presentazione del documento, invece, il potere di accertamento dell’Agenzia delle entrate si spingerebbe, rispettivamente, fino al 2004 e al 2005. Un bel risparmio, non c’è che dire.

Il waiver, però, è stato sin da subito al centro di una querelle dalla quale non sembrava se ne potesse uscire e ciò, evidentemente, per un mancato coordinamento fra autorità italiana e quella svizzera. Infatti l’Agenzia delle entrate, nei mesi precedenti aveva elaborato un modello di waiver, pretendendo che, al fine di poter godere dei benefici di cui sopra, il contribuente allegasse all’istanza, quel modello, contenente le informazioni, i dati e, soprattutto le clausole, predisposte (e pretese) dall’Agenzia delle entrate. Il problema sorgeva, in particolar modo, con riferimento ad una clausola particolare contenuta nel documento dell’Autorità italiana. Tale clausola, infatti prevedeva (meglio sarebbe dire prevede) che con il waiver, l’autorizzazione rilasciata all’intermediario svizzero avrebbe dovuto essere irrevocabile. Peccato che tale previsione è esplicitamente vietata da una norma dell’ordinamento giuridico svizzero (l’articolo 404 del codice delle obbligazioni svizzero). Insomma, l’Agenzia delle entrate non poteva, nel tentativo di soddisfare una propria esigenza, costringere le banche elvetiche ad infrangere una norma interna.

Per questa ragione, con un comunicato rilasciato il 27 agosto (più si avvicina la data del 30 settembre e più copiose diventano le pronunce dell’Agenzia delle entrate), l’Agenzia delle entrate consente, a coloro che aderiranno alla Voluntary, di allegare alla pratica, anche il waiver predisposto su modello rilasciato dalle banche svizzere (non si nasconde che tale comunicato, in un primo momento ci ha permesso di tirare un bel sospiro di sollievo, salvo quanto si dirà fra breve).

Cosa cambia, dunque, rispetto all’ipotesi di “waiver predisposto su modello dell’Agenzia delle entrate? In primo luogo, ciò è evidente, che l’autorizzazione al rilascio delle informazioni non è più irrevocabile. Tuttavia, in caso di revoca, la banca elvetica ne darà comunicazione all’Autorità italiana la quale potrà irrogare le sanzioni senza riduzioni e applicare il raddoppio dei termini. Ma, ci si chiede, qualora la revoca avvenga quando la procedura della Voluntary sarà già stata chiusa, nel senso che il contribuente avrà già pagato il dovuto (imposte, sanzioni e interessi), l’Agenzia delle entrate cosa farà, riaprirà il fascicolo procedendo con l’accertamento anche sulle annualità prima non accertate? Insomma, le incertezze non finiscono mai.

Vediamo, inoltre, quali sono le ulteriori conseguenze derivanti dal rilascio del waiver. In primo luogo l’autorizzazione (waiver), dovrà essere rilasciata per ogni singolo rapporto bancario (anche se presso lo stesso intermediario intrattengo più rapporti di conto corrente, dovrò rilasciare un solo waiver).

Inoltre la banca dovrà comunicare al cliente ogni qualvolta le autorità italiane faranno richiesta di informazioni con riferimento alla sua posizione.

La banca dovrà anche rendere anonime le eventuali informazioni contenute nella documentazione trasmessa alle autorità italiane, riferite a terzi rispetto a coloro che hanno rilasciato il waiver. Il riferimento è, ad esempio, a procuratori amministrativi, ai gestori, a coloro che hanno eventualmente ordinato o beneficiato di operazioni bancarie, amministratori di società.

E ancora, se il contribuente trasferirà la propria residenza fuori dall’Italia, l’autorizzazione resterà in vigore per tutte le operazioni poste in essere fino alla data di formale comunicazione, alla banca, del cambio di residenza.

Infine, qualora le attività finanziarie vengano trasferite ad altro istituto bancario, occorrerà sottoscrivere un nuovo waiver.

E’ indubbio che la gestione della procedura presenta delle complessità legate anche alla copiosità di documentazione di cui occorre tener conto (fra norme, circolari e comunicati) e non si può prescindere dalla necessità di rivolgersi a professionisti attrezzati e preparati ad affrontare tale complessità.

SE HAI DOMANDE SULL’ARGOMENTO SCRIVICI

CON IL SERVIZIO “CONSULENZA ONLINE” È POSSIBILE RICHIEDERE PARERI ATTINENTI LA SFERA FISCALE, TRIBUTARIA, SOCIETARIA E CONTABILE. PER LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO VAI QUI.

Lascia un commento

RSS FT

  • Si è verificato un errore; probabilmente il feed non è attivo. Riprovare più tardi.

RSS Wall Street Journal

  • Si è verificato un errore; probabilmente il feed non è attivo. Riprovare più tardi.
BlogItalia - La directory italiana dei blog BlogItalia - La directory italiana dei blog BlogItalia - La directory italiana dei blog

Inserisci il tuo indirizzo email per seguire questo blog e ricevere notifiche di nuovi messaggi via e-mail.

Unisciti a 417 altri iscritti
Follow TCF – Tax, Corporate and Finance on WordPress.com

© 2013 - 2016 Studio Societario e Tributario Di Teodoro | Partita Iva 01672610670 |
Castelli Calepio (Bg), vicolo Martiri della Libertà, 6 - 24060 | Milano, via Benigno Crespi, 19 - 20159