Uno sguardo sul mondo del diritto tributario del diritto societario e dell'impresa
Per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, il 30 ottobre è il termine ultimo entro il quale effettuare la trasmissione telematica della comunicazione per i beni concessi in uso a soci e familiari di questi e per i finanziamenti e capitalizzazioni di cui ha beneficiato l’impresa.
La scadenza di tale adempimento non è tuttavia fissa per tutti i contribuenti, per questo abbiamo specificato il fatto che quella del 30 ottobre riguarda solo i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Tale scadenza, infatti, è mobile, essa dipende infatti dalla data entro la quale occorre adempiere l’obbligo di trasmissione telematica del Modello Unico. Pertanto per un soggetto il cui periodo d’imposta va dal 1 luglio al 30 giugno, ad esempio, la data di presentazione del modello Unico coincide con il 31 marzo dell’anno successivo (ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta) e, conseguentemente, la data ultima entro la quale effettuare la comunicazione in commento coincide con il 30 aprile successivo.
L’obbligo di comunicazione dunque riguarda l’ipotesi in cui i beni appartenenti all’impresa vengano concessi in uso ai soci, ai familiari di questi e all’imprenditore individuale e per tale uso il soggetto utilizzatore non versi all’impresa un adeguato corrispettivo (quantificato nella misura del valore normale di mercato). Dunque se l’utilizzatore paga all’impresa un compenso per l’utilizzo pari al valore normalmente applicato sul mercato per quel particolare bene non vi sarà nulla da dichiarare. Se invece l’utilizzo avviene a titolo gratuito o prevede un compenso inferiore ai valori di mercato allora scatterà l’obbligo di comunicaZione e l’utilizzatore dovrà dichiarare tale differenza anche nel proprio modello Unico, come reddito diverso (per l’anno 2013 tale reddito andva dichiarato nel rigo 10 del quadro RL del Modello Unico 2014).
L’obbligo riguarda anche gli eventuali finanziamenti o versamenti in conto capitale da parte dei soci alle società o da parte di familiari dell’imprenditore individuale sul conto corrente dell’impresa.
Per quanto riguarda i beni concessi in godimento, esistono altri casi di esclusione dalla comunicazione oltre a quello già indicato. Non andrà, infatti comunicata la concessione in godimento dei beni d’impresa ai soci che siano dipendenti o lavoratori autonomi per i quali la concessione in godimento costituisca un fringe benefit, così come non andrà effettuata la comunicazione nel caso di beni dati in utilizzo gratuito all’amministratore. Parimenti sono escluse dalla comunicazione i beni dell’impresa individuale utilizzati promiscuamente dall’imprenditore (il caso classico è quello dell’autovettura).
Per quanto riguarda, invece, i finanziamenti concessi all’impresa e le capitalizzazioni vanno indicati solo quelli il cui ammontare non eccede i 3.600 euro, limite da ricondurre al singolo socio. Ad esempio se complessivamente, in una società di tre soci, i finanziamenti soci nel corso dell’anno siano stati pari a 6.000 euro ma ciascun socio ha apportato denaro per un importo di 2.000 euro la comunicazione non andrà effettuata. Nel determinare cosa e quanto comunicare, inoltre, occorrerà tarscurare eventuali restituzioni di denaro avvenute nel corso dell’anno. Pertanto se un socio ha finanziato la società, nel corso del 2013, per 6.000 euro e la società gli ha restituito 4.000 euro (sempre nel corso del 2013), la comunicazione andrà effettuata in ogni caso e l’importo comunicato dovrà essere di 6.000 euro.
In riferimento alle imprese individuali che ricevono finanziamenti da parte di familiari dell’imprenditore, la comunicazione non andrà effettuata (per espressa esclusione prevista nelle istruzioni del modello di comunicazione) qualora l’impresa sia in contabilità semplificata e non disponga di un conto corrente dedicato (sul quale affluiscano, cioè, solo entrate ed uscite collegate all’attività d’impresa).
Infine, la comunicazione, nel caso dei beni concessi in godimento può essere effettuata, alternativamente dalla società o dal socio/familiare, mentre nel caso dei finanziamenti/capitalizzazioni ottenuti, l’obbligo grava solo sulla società.
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