TCF – Tax, Corporate and Finance

Uno sguardo sul mondo del diritto tributario del diritto societario e dell'impresa

Una liquidazione semplificata

Studio Di TeodoroTorniamo a parlare di liquidazione societaria, questa volta in merito alla possibilità di dare avvio alla procedura senza il necessario intervento del notaio.

La liquidazione, infatti, consiste nello scioglimento del contratto sociale (statuto), dunque, in quanto modifica dello stesso, in una società di capitali, ciò richiede l’intervento del notaio.

Ma non sempre ciò si rende necessario.

Distinguiamo, in primo luogo il caso delle Spa da quello delle Srl. Per le prime, infatti, l’intervento del notaio nella procedura di scioglimento del contratto sociale è sempre necessario. Ciò, invece, non è sempre vero, come vedremo, nel caso delle Srl.

L’ultima riforma del diritto societario ha infatti inteso, in qualche modo separare in maniera più marcata la disciplina delle srl da quella delle spa, mantenendo per queste ultime delle regole più ferree, rispetto alle prime anche se entrambi i tipi societari continuano a godere della responsabilità limitata.

Limitandoci a considerare, dunque, il caso della srl vediamo quali sono le cause che possono determinarne lo scioglimento. Esse sono elencate dall’articolo 2484 del codice civile e si riassumono nel decorso del termine indicato dallo statuto, nel conseguimento dell’oggetto sociale o la mancata possibilità (ovviamente sopravvenuta) di conseguirlo, nell’impossibilità di funzionamento dell’assemblea o per la sua prolungata inattività, per la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (qualora i soci non intervengano con le necessarie decisioni volte a riportare il capitale almeno al livello minimo previsto dalla legge), quando lo delibera l’assemblea dei soci, in tutte le ipotesi stabilite dallo statuto o dall’atto costitutivo oltre che nelle ipotesi legate al recesso del socio o quando lo prevede la legge.

Come dicevamo, dunque, in alcune ipotesi è possibile procedere con la liquidazione senza la forma dell’atto pubblico (che prevede, appunto, l’intervento del notaio). In linea generale diciamo che ciò è possibile in tutte quelle ipotesi nelle quali la liquidazione esula da una libera scelta dell’assemblea dei soci. Ma non solo.

Ipotizziamo ad esempio che la causa di scioglimento sia ascrivibile ad una sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. Attenzione, ricordiamo, come già fatto in un precedente articolo che la causa di sopravvenuta impossibilità deve essere, oltre che irreversibile e definitiva, anche giuridica e fattuale. Dunque non è ammissibile una causa di sopravvenuta impossibilità frutto di affermazioni generiche e non supportate da dati incontrovertibili.

Come stabilisce il Codice civile, non appena l’amministratore accerta l’esistenza di tale causa di sopravvenuta impossibilità deve, tempestivamente, convocare l’assemblea per le necessarie decisioni. L’assemblea potrebbe ad esempio deliberare di modificare l’oggetto sociale o, di rimuovere (supponiamo che ciò sia possibile) la causa che rende impossibile il conseguimento dell’oggetto sociale.

Tuttavia, qualora l’assemblea prenda semplicemente atto di tale sopravvenuta causa di impossibilità, ai soci non resterà che deliberare la messa in liquidazione della società e nominare, contestualmente i liquidatori. Dunque, per evitare il ricorso al notaio, non è solo necessario, come si diceva più sopra, che la causa di messa in liquidazione sia imputabile non ad una libera decisione dei soci ma è necessario anche che, contestualmente alla decisione di mettere in liquidazione la società i soci nominino i liquidatori non modificandone i poteri rispetto a quanto previsto dallo statuto societario.

La possibilità di ricorrere alla liquidazione societaria senza la partecipazione del notaio è stata esplicitamente prevista (con i limiti sopra ricordati) dal ministero dello sviluppo economico, nonchè da una circolare del Consiglio nazionale del notariato del 2011.

SE HAI UNA DOMANDA SULL’ARGOMENTO SCRIVICI

Lascia un commento

RSS FT

  • Si è verificato un errore; probabilmente il feed non è attivo. Riprovare più tardi.

RSS Wall Street Journal

  • Si è verificato un errore; probabilmente il feed non è attivo. Riprovare più tardi.
BlogItalia - La directory italiana dei blog BlogItalia - La directory italiana dei blog BlogItalia - La directory italiana dei blog

Inserisci il tuo indirizzo email per seguire questo blog e ricevere notifiche di nuovi messaggi via e-mail.

Unisciti a 417 altri iscritti
Follow TCF – Tax, Corporate and Finance on WordPress.com

© 2013 - 2016 Studio Societario e Tributario Di Teodoro | Partita Iva 01672610670 |
Castelli Calepio (Bg), vicolo Martiri della Libertà, 6 - 24060 | Milano, via Benigno Crespi, 19 - 20159