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Il contratto di somministrazione: una rivisitazione da parte del D.Lgs 81/2015

Studio Di TeodoroNel contratto di somministrazione si fondono due tipologie di contratto o, per megolio dire, due contratti di natura diversa: un contratto di natura commerciale (che si instaura fra l’agenzia di somministrazione del lavoro e l’utilizzatore) ed uno di natura giuslavoristica (fra il dipendente e l’agenzia di somministrazione del lavoro).

Il D.Lgs. 81/2015 ha rivisitato la disciplina di questo tipo di contratto, sia per quanto riguarda quelli che sono gli elementi contrattuali necessari alla stipula, in forma scritta, sia in riferimento all’eliminazione dell’obbligo di comunicazione ad Rsa, alle Rsu e alle organizzazioni territoriali del numero dei contratti di somministrazione attivati e del ricorso a tale forma contrattuale.
Il contratto di somministrazione può essere a tempo determinato e a tempo indeterminato e con esso un’agenzia autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori i quali, per tutta la durata del contratto svolgono la loro attività lavorativa nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e suoi elementi essenziali sono gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore, il numero dei lavoratori da somministrare, l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, le misure di prevenzione adottate, la data di inizio della somministrazione e la data prevista di utilizzazione del lavoratore, mansioni e inquadramento dei lavoratori, luogo e orario di lavoro, trattamento economico e normativo dei lavoratori. Il somministratore comunicherà tali elementi al lavoratore all’atto della stipula del contratto, oppure nel momento dell’invio in missione presso l’utilizzatore. Dal canto suo l’utilizzatore si assume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori che svolgono le stesse mansioni di quelli da somministrare e di rimborsare, sempre al somministratore, gli oneri retributivi e previdenziali sostenuti in favore dei lavoratori.

In caso di assunzione a tempo indeterminato, il rapporto di lavoro fra somministratore e lavoratore è disciplinato dalle regole previste per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Il contratto prevede una indennità mensile di disponibilità divisibile in quote orarie corrisposta al lavoratore dal somministratore per i periodi nei quali lo stesso rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore (e in ogni caso non inferiore alla misura fissata da apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali). Salvo diversa previsione dei contratti collettivi dell’utilizzatore il numero dei lavoratori somministrati non può essere superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al primo gennaio dell’anno di stipula del contratto. Nel caso di un utilizzatore che inizi la sua attività nel corso dell’anno, il limite del 20% si computa si computa alla data di stipula del contratto di somministrazione. Possono essere somministrati a tempo indeterminato solo i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato. Nell’ipotesi di cessazione di un contratto di somministrazione a tempo indeterminato, inoltre, non trovano applicazione le disposizioni di mobilità e di riduzione del personale di cui alla Legge 223 del 1991. In tali ioptesi si applicherà, infatti, l’articolo 3 della Legge 604 del 1966.

Nelle ipotesi di assunzione con contratto a tempo determinato il rapporto di lavoro fra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina specifica di tale tipo contrattuale, nei limiti di applicabilità della stessa, con esclusione delle disposizioni riguardanti l’apposizione del termine, durata massima, proroghe e rinnovi, il numero complessivo dei contratti a tempo determinato e il diritto di precedenza. Il termine posto al contratto può anche essere prorogato ma ciò deve avvenire in forma scritta e con il consenso del lavoratore, nei casi e per la durata prevista dai contratti collettivi applicabili al somministratore. L’utilizzazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato è possibile entro i limiti quantitativi previsti dal contratto collettivo applicabile all’utilizzatore. In ogni caso i limiti quantitativi non si applicano all’utilizzazione di lavoratoti in mobilità, di soggetti disoccupati che godono, da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati. L’utilizzatore dovrà informare i lavoratori somministrati dell’esistenza di posti vacanti (anche mediante avviso apposto nei locali dell’utilizzatore medesimo). Sempre per quanto concerne i contratti di somministrazione a tempo determinato, il lavoratore somministrato non è considerato fra i lavoratori in organico all’utilizzatore per quanto riguarda l’applicazione delle norme di legge o dei contratti collettivi, ad eccezione di quelle relative alla tutela e alla salute nei posti di lavoro. Nell’ipotesi di somministrazione di lavoratori disabili, se il contratto ha durata inferiore ai 12 mesi il lavoratore è computato nella quota di riserva.

Ai fini degli adempimenti assicurativi, contributivi e previdenziali, i relativi obblighi incombono sul somministratore. L’indennità di disponibilità che, come si è detto grava sul somministratore è assoggettata a contribuzione per il suo intero ammontare e dunque, per essa non vale l’obbligo del minimo contributivo. Il somministratore non versa l’aliquota contributiva per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Gli obblighi dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono determinati in funzione del tipo e del rischio delle lavorazioni che vengono effettuate. I premi e i contributi sono determinati in funzione del tasso medio o medio ponderato stabilito per l’attività svolta dall’utilizzatore, oppure in funzione del tasso medio o medio ponderato della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore (qualora presso l’utilizzatore tale attività non sia già assicurata).

Come già anticipato, la forma scritta del contratto è requisito essenziale per la validità dello stesso. Dunque, in mancanza di tale forma, il contratto si considera nullo e i lavoratori impiegati si considerano, a tutti gli effetti, dipendenti dell’utilizzatore. Il contratto di somministrazione si considera, invece, irregolare qualora siano violati i limiti e le regole sul contingentamento, divieti e forma del contratto. La conseguenza dell’irregolarità del contratto è che il lavoratore può chiedere, nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dello stesso con inizio dalla data di stipula del contratto di somministrazione irregolare. In quest’ultima ipotesi, tutti i pagamenti precedentemente effettuati dal somministratore a titolo di retribuzione o di contribuzione, liberano l’utilizzatore dal relativo debito, nei limiti delle somme effettivamente pagate; inoltre tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale ha avuto luogo la somministrazione, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha utilizzato il lavoratore.

Riepilogando, il contratto di somministrazione è un contratto che lega tre soggetti:

  1. Fra somministratore e utilizzatore sussiste un contratto di natura contrattuale, sulla base del quale il primo si impegna a mettere a disposizione del secondo, dietro pagamento di un corrispettivo, dei lavoratori;
  2. Fra somministratore e lavoratore sussiste un contratto di natura giuslavoristica;
  3. Il lavoratore che si impegna a prestare la propria opera in favore dell’utilizzatore.

Il contratto di somministrazione deve sempre avere forma scritta a pena di nullità.

Staff Studio Di Teodoro

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