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Frontalieri novità sul trattamento fiscale che li riguarda

Studio Di TeodoroDopo un triennio di negoziati, lo scorso febbraio Italia e Svizzera hanno siglato un importante accordo (con rilevanti novità anche in tema di Voluntary disclosure) che prevede un protocollo di modifica del trattato bilaterale sulle doppie imposizioni.

L’accordo è stato siglato in vista del passaggio allo scambio automatico di informazioni e grazie ad esso la Svizzerà uscirà dalla cosiddetta black list italiana.

L’accordo contiene importanti novità per quanto concerne il trattamento fiscale dei frontalieri. I frontalieri, in particolare sono lavoratori di nazionalità non svizzera in possesso di un’autorizzazione specifica (permesso G) che esercitano in Svizzera un’attività di lavoro lucrativa. Il permesso viene rilasciato solo se il lavoratore è in possesso di un contratto di lavoro sottoscritto con un datore di lavoro svizzero ed è determinato dal tipo e dalla durata di tale contratto.

L’accordo in parola, dovrà essere necessariamente ratificato dai rispettivi Parlamenti nazionali e indica le regole fiscali dell’assoggettamento a tassazione del reddito tra Stato alla fonte (quello dove il lavoratore presta la propria opera lavorativa) e Stato di residenza del lavoratore.

La regola di tassazione attuale dei frontalieri è quella percui il reddito percepito dal lavoratore è soggetto a tassazione esclusiva nel paese dove egli presta il proprio lavoro. Un lavoratore italiano (frontaliere) che lavora in Svizzera vedrà tassato il proprio reddito interamente in Svizzera. In base alle attuali regole, appunto. Tale regola prevede anche un ristorno da parte della Svizzera a favore dell’Italia (una parte di tale gettito è destinata a fornire un ristoro ai comuni italiani posti al confine con la Svizzera.

Con l’entrata in vigore delle nuove regole, invece, il reddito del frontaliere sarà tassato due volte: un prima volta in Svizzera e una seconda in Italia. In tale caso, tuttavia, il problema della doppia imposizione verrà evitato attraverso il meccanismo del credito d’imposta previsto dall’articolo 164 del Tuir e dall’articolo 24 della convenzione internazionale contro le doppie imposizioni. Più nel dettaglio il meccanismo opererà nel seguente modo: in Svizzera (paese dove è eseguita la prestazione lavorativa) il reddito verrà tassato attraverso una ritenuta alla fonte che potrà raggiungere un massimo del 70% dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in vigore. In Italia il lavoratore frontaliere presenterà la propria dichiarazione dei redditi inserendovi il proprio reddito svizzero e applicando la tassazione in base alle aliquote e alle norme in vigore in Italia e, successivamente, dall’imposta così determinata sarà detratto il credito d’imposta per la ritenuta operata in Svizzera.

Mentre il precedente accordo era su base unilaterale (cioè si applicava solo ai lavoratori italiani che lavoravano in Svizzera), il nuovo avrà basi di reciprocità e, dunque, si applicherà anche ai lavoratori svizzeri che si sposteranno in Italia per motivi di lavoro. Inoltre la Svizzerà a seguito dell’entrata in vigore del nuovo accordo non dovrà più prevedere trasferimenti finanziari a favore dell’Italia. In tal caso sarà l’Italia che ristornerà direttamente ai comuni di frontiera i flussi finanziari, recependo nella Legge di ratifica del nuovo trattato la norma che oggi regola i trasferimenti ai comuni. Il ristorno ai comuni di frontiera sarà per un ammontare totale equivalente a quanto ricevuto dalla Svizzera.

A decorrere dal primo gennaio 2015 è prevista una franchigia per quanto riguarda il reddito di lavoro di lavoratori italiani che prestano il proprio lavoro in zone di frontiera, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto: tale reddito concorre a formare la base imponibile (tassata, dunque), solo per la parte che eccede i 7.500,00 euro.

Infine, la nuova definizione recepita nell’accordo con la Svizzera prevede i seguenti requisiti perchè si possa identificare un frontaliere:

  • deve essere un lavoratore salariato che lavora e opera in regioni e cantoni posti al confine fra Italia e Svizzera;
  • deve essere residente in comuni posti in una fascia di 20 chilometri dal confine italo-svizzero;
  • fare ritorno ogni giorno nel proprio paese di residenza (in linea di principio).

Staff Studio Di Teodoro

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