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Le spese detraibili in caso di successione

Studio Di TeodoroCome è noto, il contribuente può portare in detrazione dalle imposte che deve pagare ogni anno alcune spese. Fra queste vi sono, senza dubbio, quelle sostenute in riferimento alla propria abitazione. In questo articolo affronteremo alcuni aspetti legati alle spese di ristrutturazione edilizia, spese per le quali, a regime, è prevista una percentuale di detraibilità, spalmata su dieci anni, pari al 36% che, tuttavia, per le spese sostenute fino a tutto il 2016 (dopo varie progoghe succedutesi le une alle altre) è aumentata al 50%.

Cosa accade se chi ha sostenuto la spesa e, dunque, ha beneficiato della detrazione muore prima che sia decorso tutto il tempo previsto (dieci anni) per la fruizione della detrazione? A tale riguardo, la Legge prima e l’Agenzia delle entrate poi, con apposita circolare, hanno regolato tale circostanza, ponendo alcuni paletti. Infatti, nell’ipotesi in cui muoia l’avente diritto alla detrazione, chi eredita l’immobile subentra anche nel diritto a fruire delle quote di detrazione residua, a patto che abbia la detenzione materiale del bene. Questo vuol dire che l’erede deve poter disporre dell’immobile senza limitazione alcuna, ogni qualvolta lo desideri. Non ha alcuna importanza che l’erede utilizzi l’immobile come abitazione principale. Di converso, l’erede perde il beneficio della possibilità di fruire delle detrazioni qualora conceda l’immobile in locazione o in comodato (anche gratuito) ad altri.

Come si diceva, tale aspetto è stato disciplinato dalla Legge ma anche l’Agenzia delle entrate è intervenuta, al riguardo, con alcuni chiarimenti. In particolare l’Agenzia ha specificato che la condizione di detenzione materiale del bene deve sussistere per tutto il periodo in cui residuano rate di spesa da portare in detrazione e non è sufficiente che tale condizione esista al solo momento di apertura della successione. Ad esempio, suponiamo che nell’anno N Tizio muoia lasciando al figlio in eredità l’immobile sul quale è possibile beneficiare di rate residue di spese di ristrutturazione edilizia da portare in detrazione. Se l’erede, nell’anno n+1 concede il locazione l’immobile, perderà per sempre la possibilità di poter beneficiare della detrazione sulle rate residue di spesa. Ciò a partire dall’anno in cui darà in locazione (o, come si ripete) in comodato anche gratuito, l’immobile.

Per quanto riguarda il numero di rate da portare in detrazione, abbiamo accennato al fatto che esse siano dieci. Per i contribuenti più anziani, il numero di rate diminuisce, infatti coloro che hanno fra 75 e 80 anni, potranno portare in detrazione le spese di ristrutturazione in un periodo più ridotto di 5 anni, mentre gli ultra ottantenni potranno beneficiare di un periodo di detrazione ancora più ridotto, pari a tre anni. E, dunque, qualora si erediti un immobile da un soggetto che beneficiava di un numero di rate più ridotto, anche l’erede, qualunque età egli abbia, potrà continuare a beneficiare, nel rispetto delle condizioni sopra specificate (ossia la piena disponibilità del bene) del minor numero di rate. Se tizio, ad esempio di 76 anni muore e lascia in eredità al nipote di 30 anni, un immobile rispetto al quale c’è il beneficio delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie da fruire, dunque, in cinque anni, il nipote contibuerà a beneficiare delle detrazioni su un numero di rate calcolate su cinque anni.

Come sappiamo anche l’acquisto di mobili destinati all’arredo di un immobile oggetto di una ristrutturazione edilizia (per la quale si beneficia della detrazione fiscale), godono del beneficio della detrazione fiscale in riferimento alla spesa relativa. E tuttavia, a differenza di quanto previsto per le spese di ristrutturazione edilizia, la detrazione relativa all’acquisto dei mobili, qualora il soggetto beneficiario muoia prima di aver completato il periodo di detrazione della spesa, non si trasferisce all’erede. Cioè, in caso di decesso del beneficiario delle detrazioni, il bonus mobili si estingue, semplicemente, senza alcuna possibilità di trasmissione agli eredi.

Staff Studio Di Teodoro

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