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Al via il Patent Box

Studio Di TeodoroE’ stato firmato dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, il decreto di attuazione del cosiddetto “Patent Box, che permette una tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno (marchi e brevetti).

Il nuovo regime si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In via transitoria per gli anni d’imposta 2015 e 2016 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento. 

Il provvedimento detta la regole di attuazione del regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. patent box)– introdotto commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (L. di stabilità 2015). Tale provvedimento prevede l’esclusione dalla formazione del reddito imponibile di una percentuale (che, a regime, sarà del 50 per cento) dei redditi derivanti da opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

I redditi che potranno beneficiare della tassazione agevolata sono:

  • le royalties ricevute in relazione allo sfruttamento delle immobilizzazioni immateriali;
  • la quota parte di reddito riferita allo sfruttamento delle immobilizzazioni immateriali impiegate per la produzione di beni o la prestazione di servizi;
  • le plusvalenze derivanti dalla cessione di tali beni, interamente esentabili da tassazione a condizione che almeno il 90 per cento del relativo corrispettivo sia reinvestito in immobilizzazioni assimilabili.

L’opzione dura cinque esercizi sociali, è irrevocabile e rinnovabile e si può esercitare a condizione di essere residenti in Paesi con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione e vi è un effettivo scambio di informazioni. In caso di utilizzo diretto, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito è determinato sulla base di un apposito accordo con l’Amministrazione finanziaria.

Inoltre con una modifica introdotta dall’art 5 del D.L. n. 3 del 2015 (convertito in Legge n. 33 del 2015) al comma 1, lettera a) al comma 39 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015 è stato esteso a tutti i marchi d’impresa (e non più, quindi, solo a quelli funzionalmente equivalenti ai brevetti), nonché ai disegni e modelli, l’ambito di applicazione del richiamato regime agevolativo del patent box. Con lo stesso decreto legge n. 33 anche le operazioni con società dello stesso gruppo vengono ammesse all’agevolazione, anche in assenza della procedura di ruling con l’amministrazione finanziaria prevista dal citato comma 39.

Il comunicato pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze.

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Questa voce è stata pubblicata il 30 luglio 2015 da in Diritto Tributario.

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